Progettisti di opere pubbliche, divieto meno stringente per partecipare all’appalto

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Se i progettisti delle opere pubbliche dimostrano di non aver ottenuto informazioni che alterano la concorrenza durante lo svolgimento dell’incarico, allora possono partecipare agli appalti di lavori pubblici: è questo il chiarimento definitivo contenuto dal disegno di legge europeo approvato dal Consiglio dei ministri.

La legge ha fino a oggi impedito che alle gare per l’assegnazione di lavori di realizzazione di un’opera pubblica potesse partecipare il professionista che ha firmato, o contribuito a realizzare, il progetto. Motivo: chi elabora il progetto ha più informazioni sull’opera rispetto agli altri concorrenti e può sfruttarle a proprio vantaggio.

Con il disegno di legge europeo cambia il comma 8 dell’articolo 90 del Dlgs 163/2006: il divieto di partecipazione alle gare è rimpiazzato dal divieto di risultare affidatari di appalti e concessioni, inclusi subappalti e cottimi.
Nel nuovo comma 8-bis si dice che chi ha firmato il progetto può ottenere anche l’appalto, deve solo dimostrare che l’esperienza acquisita attraverso gli incarichi di progettazione non determini un vantaggio che falsa la concorrenza.

Novità, inoltre, sui progetti sottoposti a VIA e delega al riordino in materia di inquinamento acustico. La direttiva 85/337/CE: gli Stati devono determinare se applicare la VIA scremando le opere in base ad alcuni criteri.
Secondo Bruxelles le soglie italiane non hanno preso ancora in considerazione tutti i criteri indicati dall’Europa. Un decreto del ministero dell’Ambiente dovrà definire le nuove linee guida “finalizzate all’individuazione dei criteri e delle soglie per l’assoggettamento alla procedura”.

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico il Governo deve adottare, entro 18 mesi, il riordino della normativa sulle emissioni di macchine e attrezzature che funzionano all’aperto. L’articolo 18 rende più efficaci le norme sul risarcimento del danno ambientale. I responsabili del danno saranno obbligati non solo al risarcimento, ma anche (se non è troppo oneroso) a riportare la situazione a com’era prima del danno.

Segnaliamo un’ultima novità. Il disegno di legge europea contiene anche il chiarimento definitivo sull’applicazione dell’obbligo di pagare a 30 giorni anche al settore dei lavori pubblici (60 soltanto in casi eccezionali e con accordo scritto tra PA e impresa).
I termini della direttiva si applicano anche agli appalti disciplinati dal Dlgs 163/2006. E, se diversi da quelli della direttiva, i tassi del Codice degli Appalti in caso di ritardo nei pagamenti si applicano “solo se più favorevoli per i creditori”.

Redazione Tecnica

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