Cartello di Cantiere: ecco tutte le indicazioni necessarie

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Il d.P.R. 380/2001, all’art. 27, comma 4 prescrive l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Nel caso di lavori privati le dimensioni del cartello sono stabilite dal capitolato speciale d’appalto, nel caso di lavori pubblici sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza.

Prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere

– art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l’indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;

– art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l’indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;

– art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l’indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

Contemporaneamente alla consegna dei lavori è, quindi, necessario che l’impresa esecutrice delle opere predisponga il cartello di identificazione dei lavori da installare in prossimità dell’accesso al cantiere; tale cartello dovrà indicare:

– il tipo di opere da realizzare;

– l’importo delle opere da realizzare;

– le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);

– gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;

– la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);

– l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);

– le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);

– il nome del progettista architettonico;

– il nome del progettista delle strutture;

– il nome del progettista degli impianti;

– il nome del direttore dei lavori;

– il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

– il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);

– il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);

– il nome del direttore di cantiere;

– i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati nel cartello di cantiere anche:

– scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza;

– categorie di lavoro eseguite;

– ribasso d’asta;

– responsabile del procedimento;

– durata dei lavori.

Di seguito viene riportato un cartello di cantiere tipo per consentire di visualizzare meglio le indicazioni appena elencate.

CARTELLO DI CANTIERE

Lavori di
Stazione appaltante/Committente
Importo dei lavori
Autorizzazione
Progetto architettonico
Progetto delle strutture
Progetto degli impianti
Direzione dei lavori
Direttori operativi
Ispettori di cantiere
Alta sorveglianza
Coordinatore per la sicurezzain fase progettazione
Coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione
Direttore di cantiere
Data Inizio lavori
Data Fine lavori
R.S.P.P.
Notifica preliminare
IMPRESA ESECUTRICE
Sede
Telefono
Codice fiscale
Partita IVA
Iscrizione C.C.I.A.A.
Matricola INPS
Posizione INAIL
SUBAPPALTATORI
Sede
Telefono
Codice fiscale
Partita IVA
Iscrizione C.C.I.A.A.
Matricola INPS
Posizione INAIL

Il cartello di cantiere e le sanzioni per pubblicità
Nel fantasioso Paese in cui viviamo, in materia di cartello dei lavori per cantieri edili, esiste l’art. 27, comma 4 del d.P.R. 380/2001 che obbliga, a pena di sanzioni, ad esporre il cartello di cantiere, esiste la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990 che per i lavori pubblici stabilisce nelle dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza le misure del cartello di cantiere ed esiste il DL 507/1993, art. 17 che stabilisce che i cartelli obbligatori (inferiori a ½ metro quadrato) sono esenti da imposte pubblicitarie.

Purtroppo esistono anche solerti funzionari che, sulla base di regolamenti locali o semplice improvvisazione, sanzionano l’esposizione di cartelli di cantiere come cartelli pubblicitari.

Considerando che il ricorso a tali sanzioni può costare alcune volte di più della sanzione stessa (oltre al tempo perduto), il suggerimento è quello, soprattutto per opere private, di verificare con attenzione le norme vigenti in materia nei luoghi dove si opera.

Redazione Tecnica

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