Decreto semplificazioni, cosa cambia per i professionisti tecnici e le imprese

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Nei due titoli di cui si compone il decreto sulla semplificazione e lo sviluppo, sono contenuti numerosi provvedimenti di sostegno allo sviluppo economico del sistema Paese. Rimandando alla lettura del testo integrale del dl 9 febbraio 2012, n. 5 analizziamo le principali novità del provvedimento per i professionisti tecnici.

 

Viene introdotta la semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA, attraverso la previsione dell’obbligo di presentare le dichiarazioni asseverate previste, solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.

 

È stata prevista l’introduzione di una dichiarazione unica di conformità degli impianti termici invece delle duplicazioni previste dall’attuale disciplina, conservata direttamente dall’interessato ed esibita a richiesta dell’amministrazione (art. 9).

 

Viene concessa la possibilità di cedere il posto auto a condizione che diventi pertinenza di altro immobile sito nel medesimo Comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse (art. 10);

 

In tema di appalti viene introdotta la riduzione degli oneri informativi per la partecipazione alle gare, con conseguente risparmio stimato per le imprese in circa 140 milioni di euro l’anno. Nello specifico, la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario individuati dal Codice degli appalti deve essere acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso la quale le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione di impresa ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti (art. 20).

 

L’art. 21 prevede l’introduzione di una responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi dei lavoratori.

 

Prevista pure la semplificazione delle procedure per l’adozione delle delibere CIPE, nonché la previsione secondo cui le disposizioni del decreto-legge n.1 del 2012, volte a dare attuazione alla direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, in materia di diritti aeroportuali, non pregiudicano il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, le quali, peraltro, devono concludersi entro il 31 dicembre 2012.

 

In proposito è bene ricordare che, comunque, la durata dei predetti contratti di programma è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari (art. 22).

 

Infine, introdotta l’autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI, che sostituirà gli attuali adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) che impongono oneri e generano costi sproporzionati con conseguente risparmio stimato in oltre un miliardo e trecento milioni di euro (art. 23).

Redazione Tecnica

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