Bonus mobili 2013, arrivano i chiarimenti ufficiali delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/2013, ha messo in chiaro alcuni elementi importanti del Bonus Mobili 2013. Precisamente ha specificato: quali soggetti possono beneficiare della detrazione, quali interventi edilizi costituiscono il presupposto per la detrazione, quando devono essere stati avviati gli interventi edilizi, quali sono i mobili e i beni agevolabili, l’ammontare della spesa detraibile, gli adempimenti necessari per ottenere la detrazione. Ne abbiamo parlato diverse volte (trovi tutte le informazioni alla nostra pagina speciale Bonus Mobili), ma questi chiarimenti delle Entrate sono utili a comprendere bene i punti più oscuri.
Insomma, l’Agenzia ha messo i puntini sulle i.
Scarica la Circolare 29/2013 con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus mobili
.
Di seguito, comunque, un sunto esaustivo dei suoi contenuti.

Dall’entrata in vigore del DL il 6 giugno scorso, Federmobili Confcommercio Imprese per l’Italia ha insistentemente richiesto un intervento da parte dell’Agenzia proprio per chiarire gli aspetti più critici e fornire ai soci e a tutti i rivenditori le informazioni utili e le risposte ai dubbi emersi.

Nei prossimi giorni inoltre sarà disponibile per tutti i soci di Federmobili la guida completa al Bonus mobili, aggiornata anche in base alla circolare, e un primo elenco di FAQ.

Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici: la sintesi
1.  Soggetti che possono beneficiare della detrazione
Possono avvalersi del bonus i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.

2.  Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione
E’ possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili a seguito di interventi:
– di manutenzione ordinaria (lettera A Art. 3 DPR 380/01 ) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
– di manutenzione straordinaria (lettera B Art. 3 DPR 380/01 ) effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di restauro e risanamento conservativo (lettera C Art. 3 DPR 380/01 ) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di ristrutturazione edilizia (lettera D Art. 3 DPR 380/01 ) effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.


3.  Avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Gli interventi edilizi devono essere stati effettuati a partire dal 26 luglio 2012.
L’agenzia ritiene possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

4.  Beni agevolabili
Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
L’agenzia ha precisato, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate.

5.  Ammontare della spesa detraibile
L’importo massimo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio  dovrà essere riconosciuto più volte. L’importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

6.  Adempimenti
I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
– la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e dalle Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento  e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Redazione Tecnica

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