Detrazione 50% anche per la ricostruzione senza vincolo di sagoma

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Con l’entrata in vigore della legge 98/2013 di conversione del Decreto del Fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza il rispetto del vincolo della sagoma, rientrano nei confini dei lavori che possono sfruttare la Detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

Si tratta di un cambiamento importante, permesso grazie alla modifica dell’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia operato dal Decreto del Fare. La definizione di ristrutturazione, infatti, ora comprende “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” (consulta anche la nostra Pagina Speciale Testo Unico dell’Edilizia).

Eliminando le parole “e sagoma”, sono comprese nell’alveo delle ristrutturazioni edilizie anche opere di ricostruzione post demolizione per così dire, infedeli, ossia senza il rigoroso rispetto della sagoma preesistente, che prima del Decreto del Fare erano considerate “nuove costruzioni” e quindi escluse dal Bonus Ristrutturazioni.

Ma con la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, che non esclude più la demolizione e ricostruzione senza vincolo di sagoma, non è sfruttabile solo la Detrazione 50%. Infatti, se nell’intervento di ricostruzione vengono rispettati i criteri di efficienza energetica previsti dalla normativa, il proprietario può accedere anche alla Detrazione 65% per la riqualificazione energetica che ha, tra i suoi capisaldi, la necessità di poter essere chiesta solo se le modifiche vengono effettuate su “edifici esistenti”.

Ricordiamo, infine, che la nuova definizione di ristrutturazione edilizia post Decreto del Fare, semplifica le procedure di rilascio del titolo abilitativo edilizio, poiché consente di effettuare i lavori con la segnalazione certificata inizio attività (SCIA) anche nei casi in cui la ristrutturazione edilizia modifica la sagoma dell’edificio preesistente, purché l’intervento non sia sottoposto a vincolo dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive modificazioni (per approfondire ulteriormente questo tema, leggi l’articolo di Mario Di Nicola dal titolo Riammessa la SCIA per le modifiche alla sagoma degli edifici).

Redazione Tecnica

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