Abolizione IMU 2013, ma non per la casa in comodato gratuito

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Per i figli e i famigliari che abitano in comodato gratuito una seconda casa, l’abolizione dell’IMU 2013 non vale. In altre parole, il proprietario della (seconda) casa ceduta in comodato è tenuto a pagare regolarmente la seconda rata dell’imposta, secondo il calendario pubblicato alcuni giorni fa su queste pagine (leggi IMU 2013 e Service Tax 2014: ecco il calendario delle scadenze).

Il motivo? Il proprietario non può dimostrare di risiedere abitualmente nell’appartamento. L’unico modo per evitare di pagare l’IMU sulla seconda casa sarebbe dunque quello di “vendere”, perlomeno formalmente, l’alloggio al figlio che la abita. Inutile aggiungere, però, che questa opzione comporta tutte le spese per rogito, notaio e tasse collegate alla compravendita.

Brutte notizie anche per i coniugi che, almeno quando era in vigore l’ICI, avevano stabilito la residenza in due immobili diversi in modo da figurare entrambi come proprietari di prima casa e sfruttare le agevolazioni previste.

Con l’IMU 2013 questa opzione è sempre impraticabile nel caso gli appartamenti si trovano nello stesso Comune, ma anche in caso contrario, i due coniugi devono davvero risiedere abitualmente negli alloggi eletti a domicilio principale e ci devono essere dei motivi di lavoro dimostrabili in caso di richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, in caso di separazione, a pagare l’IMU è sempre il coniuge che ha ricevuto l’assegnazione dell’appartamento a prescindere sia esso anche il (com)proprietario o non abbia alcun titolo di possesso.

Redazione Tecnica

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