Responsabilità solidale, in cantiere è limitata ai co.co.co.

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Per gli autonomi in cantiere il principio di responsabilità solidale non si applica. Esso infatti trova applicazione solo per i lavoratori con un contratto co.co.co. o co.co.pro. È questo quanto precisa il Ministero del lavoro nella circolare 29 agosto 2013, n. 35, relativa a diversi chiarimenti riguardanti i contenuti del Decreto Lavoro (DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 99/2013).

Ricordiamo infatti che il testo del Decreto Lavoro, a una lettura letterale, sembrava estendere tale regime solidaristico anche ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo, circostanza questa che avrebbe suscitato notevoli criticità.

I tecnici del ministero, invece, hanno precisato che “la ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo, sia limitato sostanzialmente ai co.co.co/co.co.pro impiegati nell’appalto e non anche ai lavoratori che sono tenuti, in via esclusiva, all’assolvimento di tali oneri”.

Altra novità importante sul tema del lavoro in edilizia contenuta nel testo circolare è la conferma dell’abrogazione dell’art. 7 della legge 604/1966. In pratica le imprese edili, al completamento delle attività e chiusura del cantiere, non sono tenute a effettuare la procedura conciliativa presso la Direzione territoriale del lavoro per interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Redazione Tecnica

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