Residui da demolizione edile: sono rifiuti fino al completo recupero

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Un Tribunale aveva condannato alcuni individui per concorso in gestione abusiva di rifiuti, avendo costoro posto  in essere, a vario titolo, un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e di scavo, con conseguente condanna al pagamento di  un’ammenda.

Tale decisione, supportata dagli accertamenti posti in essere dagli agenti del Corpo Forestale, aveva ritenuto infondata la tesi difensiva che aveva provato ad escludere la natura di rifiuti per i materiali depositati.

I ricorrenti, agendo per Cassazione, avevano specificato che nei  cumuli contestati non vi fossero solamente detriti provenienti dal cantiere di lavori di pavimentazione ma anche “basoli”, cioè lastre di roccia utili per la pavimentazione, “sicché il deposito nella cava era stato eseguito proprio per provvedere alla selezione del materiale utile (i basoli  appunto) e successivamente all’invio a discarica del  rifiuto”.

Precisavano, poi, i ricorrenti che tale cernita non si era potuta fare direttamente sul luogo di lavoro per “motivi di viabilità”.

La Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n.  23049/2013) ha, giustamente, rigettato il ricorso. Siccome i materiali rinvenuti sull’area dei ricorrenti erano costituito da residui provenienti da scavo e demolizione misti  a ferro, plastica e altri materiali (tra cui i riferiti “basoli”) e “non sottoposti a nessun trattamento o cernita”, e dato che per costante giurisprudenza “i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita“, i materiali contestati, non separati né in  altro modo trattati, restano rifiuti, come tali sottoposti alla disciplina del Testo Unico Ambiente.

Tra l’altro, la circostanza (non contestata) che i residui  (ma si deve parlare, come visto, di rifiuti) provenissero da un luogo diverso rispetto a quello in cui sono stati raggruppati, esclude di trovarsi in presenza di un deposito temporaneo “perché tale ipotesi ricorre quando i rifiuti  sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni  previste dalla legge, nel luogo di produzione”.

Paolo Costantino

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