Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Provincia di Trento

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Si conclude con questo post il nostro viaggio attraverso le Regioni e le Provincie autonome che hanno definito in proprio i confini della certificazione energetica degli edifici e che, quindi, continueranno ad applicare la propria normativa in luogo di quella statale, che ha recentemente introdotto molte novità, tra cui il nuovo APE (leggi anche Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità).

L’ultima tappa è la Provincia Autonoma di Trento, dove l’ACE, ossia l’Attestato di Certificazione Energetica, è richiesto obbligatoriamente nei seguenti casi:

– edificio di nuova costruzione,

– ristrutturazione edilizia tramite interventi di demolizione e ricostruzione che comportino un incremento dei volumi di oltre il 20% dell’esistente,

– ristrutturazione edilizia integrale se la superficie utile interessata è superiore ai 500 metri quadrati,

– compravendita immobiliare

– locazione

Il sistema di calcolo utilizzato a Trento per eseguire la certificazione energetica è quello basato sul c.d. Protocollo Trentino. Si tratta di un protocollo basato sulla norme tecnica UNI TS11300 utilizzata anche in altre Regioni, ma con parametri minimi più severi.

Le sanzioni per mancanza della certificazione energetica
Il certificatore energetico che rilascia un’ACE senza il rispetto dei sistemi di calcolo rischia una ammenda pari al 30% della parcella. Se l’Attestato di Certificazione Energetica è non veritiero, la sanzione sale all’80% della parcella e scatta la segnalazione all’Ordine o al Collegio di appartenenza del professionista.

L’ACE totalmente falso, invece, viene punito con una multa di 5.000 euro.

Infine, il direttore dei lavori che non allega l’ACE alla pratica di fine lavori, rischia di pagare fino al 50% della parcella.

La legislazione provinciale minima di riferimento sulla certificazione energetica
In Provincia di Trento, allo stato attuale, queste sono le disposizioni normative valide e da rispettare per i certificatori energetici e i privati:

1. Legge provinciale di Trento 4 marzo 2008, n. 1, relativa a Pianificazione urbanistica e governo del territorio

2. Decreto del presidente della provincia di Trento 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg relativo a Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge

3. Deliberazione giunta provinciale Trento 16 ottobre 2009, n. 2446 relativa a Approvazione delle prime misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)]

4. Deliberazione giunta provinciale Trento 22 dicembre 2009, n. 3110 relativo a Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”

5. Deliberazione giunta provinciale Trento 17 giugno 2010, n. 1429 relativa a Applicazione dell’obbligo di certificazione energetica di cui al comma 3 dell’art. 13 delle “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1”, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

La certificazione energetica nelle Regioni italiane: i post già pubblicati:

– Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Lombardia

– Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Piemonte

– Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Liguria

– Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Emilia Romagna

– Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Valle d’Aosta

Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione a Bolzano

Redazione Tecnica

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