Emilia-Romagna, solo SCIA e Permesso di costruire con il DDL sulla semplificazione edilizia

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È stata approvata dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna il DDL sulla semplificazione edilizia che riduce ai soli permesso di costruire e SCIA i titoli edilizi validi sul territorio regionale, ampliando i confini dell’attività edilizia libera.

Tra le misure previste anche la possibilità di dare inizio agli interventi nel momento stesso della presentazione della comunicazione di inizio lavori. Questo porterebbe a una “rilevante modifica del modo di operare della pubblica amministrazione, che ora svolge la propria funzione di controllo a lavori già iniziati”.

Ma ecco in sintesi l’elenco delle novità contenute nel DDL sulla semplificazione edilizia in Emilia-Romagna:

1. Definizione, preventiva ed uniforme per tutto il territorio regionale, della modulistica e della documentazione da allegare ai titoli abilitativi edilizi.

2. Rafforzato il compito dello Sportello Unico per l’Edilizia quale interlocutore primario del cittadino (leggi anche Sportello Unico per l’Edilizia, quali sono le sue funzioni?)

3. Definiti due soli titoli edilizi, la SCIA e il permesso di costruire, prevedendo il ricorso alla SCIA sostitutiva del permesso per realizzare gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, qualora i piani urbanistici abbiano regolamentato puntualmente la loro esecuzione.

4. Ampliata la casistica dell’attività edilizia libera, che ora include:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria,

b) le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,

c) il passaggio senza opere dall’uso abitativo agricolo all’uso abitativo urbano,

d) gli interventi di pavimentazione e di sistemazione delle aree pertinenziali che non creano volumetria,

e) i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici e le strutture contingenti e stagionali la cui permanenza sia temporanea

5. Si stabilisce la distinzione tra modifiche al progetto iniziale che possono essere regolarizzate alla fine dei lavori, attraverso un unico titolo edilizio in variante presentato dopo il completamento delle opere, e modifiche, più rilevanti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo, da acquisire prima della loro esecuzione

6. Definita la possibilità di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi, per evitare che la scadenza dei termini della SCIA costituisca un aggravio amministrativo per le imprese edili.

7. Introdotta la possibilità di usare l’immobile in pendenza del procedimento di verifica della sua agibilità, in analogia con la disposizione prevista in materia di insediamenti produttivi, con la completa presentazione della documentazione richiesta che consente l’utilizzo immediato dell’immobile.

8. Si conferma il ruolo consultivo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, riducendolo però all’espressione dei pareri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l’esame degli interventi edilizi sugli immobili classificati di valore storico architettonico e testimoniale.

9. Completa revisione del sistema dei controlli, accorpando in due sole fasi i compiti di vigilanza dell’attività edilizia che attualmente il Comune è chiamato a svolgere ripetutamente nell’arco dell’intero processo edilizio, e cioè il controllo iniziale sul progetto e quello finale sull’opera effettivamente realizzata.

Redazione Tecnica

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