Detrazione 50%, l’errore sulla causale del bonifico non blocca il bonus

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Buone notizie per chi ha sbagliato a inserire il corretto rimando di legge nella causale del bonifico, effettuato per sfruttare la Detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie. La Direzione regionale del Piemonte delle Entrate, infatti, ha chiarito il caso di errori dovuti alla citazione sbagliata del riferimento legislativo necessario (ossia articolo 16-bis del TUIR).

In risposta a un interpello dell’Agefis, l’associazione dei geometri fiscalisti, il Fisco ha ammesso che errori sulla causale del bonifico, che non pregiudichino la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo pagato dal privato all’impresa o all’artigiano, non precludono l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla Detrazione 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

E questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è tanto più importante se si considera che anche alcuni moduli per effettuare il “bonifico parlante”, predisposti dalle Banche, non riportano il corretto riferimento normativo, rifacendosi, di volta in volta, al Decreto Salva Italia o alla sua legge di conversione o, ancora, al vecchio dispositivo normativo in uso per la Detrazione 36%.

È bene ricordare che in passato l’Agenzia delle Entrate non ammetteva nessuna tipologia di errori sul bonifico bancario e che anche adesso, in molti casi, l’unico modo per sanare una svista o un’omissione era rifare il bonifico, accordandosi con il beneficiario per la restituzione della somma precedentemente versata (leggi anche Detrazione 50%, come correggere gli errori sul bonifico bancario).

Le Entrate hanno specificato anche che l’errore nel riportare la corretta dicitura di legge sulla causale del bonifico per la Detrazione 50% è sanabile solo se non impedisce di comprendere chiaramente la motivazione per cui si è effettuato il pagamento.

In sintesi, dunque, quale unica condizione per poter sfruttare la Detrazione 50% è necessario che gli istituti bancari e le Poste “operino una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito in presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per le quali si usufruisce della detrazione d’imposta”.

Rimangono quindi ancora del tutto valide le istruzioni per compilare correttamente il bonifico bancario parlante, a suo tempo illustrate da Ediltecnico.it

Redazione Tecnica

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