Bonus Mobili 2013, finalmente chiarita la decorrenza dei termini

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Novità, o meglio, chiarimenti importanti sulle date e sulle situazioni in cui è possibile usufruire del Bonus Mobili 2013, l’agevolazione fiscale del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di arredi da destinare a unità immobiliari, che sono state oggetto di ristrutturazione.

Il decreto legge 63/2013 ha infatti introdotto all’articolo 16 la possibilità per i contribuenti di portare in detrazione un tetto massimo di spesa di 10.000 euro per mobili e arredi, compresi i grandi elettrodomestici “bianchi” (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, ecc.), fino a una quota di 5.000 euro rimborsabili in 10 rate annuali di pari importo (leggi anche le FAQ sul Bonus Mobili 2013 riportate nella nostra pagina speciale).

Ma sono stati molti i dubbi che hanno attanagliato privati cittadini e addetti ai lavori, in quanto la prima formulazione del decreto (che, è bene ricordarlo, è ancora quella in vigore) non ha chiarito numerose perplessità, tra le quali, appunto, la data di decorrenza dopo la quale si può sfruttare il Bonus Mobili 2013.

Primo chiarimento: la data utile da cui partire è il 6 giugno 2013
L’acquisto di arredi può essere scontato sul Modello 730 usufruendo del Bonus Mobili solo se il pagamento con bonifico bancario è avvenuto a partire dal 6 giugno 2013. Nessuna retroattività ammessa.

Nel corso dell’iter parlamentare per la conversione in legge del DL 63/2013, infatti, all’articolo 16 è stato aggiunto un passaggio fondamentale, in base al quale si specifica che sono ammesse al Bonus Mobili 2013 solo le “spese documentate e sostenute dalla data in vigore del presente decreto“. Quindi, appunto, il 6 giugno 2013.

Secondo chiarimento: il Bonus Mobili 2013 si sfrutta anche se gli arredi non sono destinati alla parte ristrutturata
Ai fini della possibilità di sfruttamento del Bonus Mobili 2013 non c’entra nulla se gli arredi acquistati vanno inseriti in una stanza o in una parte dell’immobile che non ha subito la ristrutturazione.

In altre parole, se i lavori di ristrutturazione hanno riguardato il soggiorno, il Bonus Mobili 2013 può essere sfruttato anche per l’acquisto degli arredi della cucina, purché il pagamento sia stato fatto dopo il 6 giugno 2013 e con bonifico bancario.

Terzo chiarimento: il caso di lavori e pagamenti terminati ed eseguiti nel 2012
Nel caso di lavori di ristrutturazione eseguiti nel corso del 2012 e con bonifici bancari perfezionati entro lo scorso anno, il Bonus Mobili 2013 non potrà essere sfruttato. I periodi di competenza fiscale, infatti, sono diversi (i lavori di ristrutturazione e i relativi pagamenti sono infatti di competenza dell’anno 2012, quelli per gli arredi dell’anno 2013).

In questo caso, infatti, viene meno il collegamento tra lavori di ristrutturazione edilizia e acquisto dei mobili, che è condizione necessaria per sfruttare l’agevolazione fiscale sugli arredi.

Quarto chiarimento: il caso di lavori terminati nel 2013 ma senza dichiarazione di chiusura lavori
Senza dubbi anche il caso di privati che abbiano iniziato dei lavori nel 2013, pagando con bonifico l’impresa edile e gli artigiani coinvolti negli interventi di ristrutturazione. In questo caso si ha diritto al Bonus Mobili 2013 a condizione che:

– la spesa per gli arredi sia stata effettuata con bonifico bancario dopo il 6 giugno 2013;

– anche se terminati, la chiusura lavori non sia ancora stata comunicata al Comune

Redazione Tecnica

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