Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Liguria

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Quando è richiesta la presentazione dell’Attestato di Certificazione Energetica in Liguria? Quale sistema di calcolo viene utilizzato? Quali sono le sanzioni erogate e a carico di chi? Qual è la normativa essenziale sulla certificazione energetica in Liguria?

Dopo l’emanazione del decreto legge 63/2013 che ha sostituito l’ACE con la nuova APE, l’Attestato di Prestazione Energetica, la Redazione di Ediltecnico.it ha iniziato un “percorso” di approfondimento sulle Regioni italiane che hanno già legiferato in materia di Certificazione Energetica e che, dunque, non seguono le norme nazionali (d.lgs. 192/2005, d.lgs. 311/2006, d.P.R. 59/2009, ecc.).

Dopo avere trattato la situazione in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, oggi vediamo nel dettaglio la situazione della Liguria.

L’ACE in Liguria è obbligatoriamente richiesta nei seguenti casi:

– edifici di nuova costruzione,

– ristrutturazione di edifici con una superficie superiore ai 1.000 m2,

– compravendita di immobili (interi o singole unità abitative)

– locazione di immobili

– interventi rientranti nel c.d. Piano Casa Liguria

– interventi edilizi che consentono l’accesso a sgravi fiscali e incentivi.

Il sistema di calcolo alla base della redazione degli ACE in Liguria è quello indicato nella norma tecnica UNI/TS 11300 con specifiche integrazioni regionali

Le sanzioni per mancanza della certificazione energetica
Il direttore lavori che non predispone l’ACE al termine degli interventi edilizi è punito con una sanzione variabile dai 1.000 ai 3.000 euro.

Il tecnico certificatore energetico rischia una multa da 1.000 a 3.000 euro. In più, se l’Attestato di Certificazione Energetica è falso, viene inviata una comunicazione all’Ordine o al Collegio professionale di appartenenza e scatta la sospensione dall’elenco dei tecnici abilitati per un periodo che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 24 mesi.

La legislazione regionale minima di riferimento sulla certificazione energetica
In Liguria, allo stato attuale, queste sono le disposizioni normative valide e da rispettare per i certificatori energetici:

1. Legge regionale Liguria n. 22 del 29 maggio 2007 relativa a Norme in materia di energia

2. Deliberazione della giunta regionale Liguria 15 giugno 2012, n. 709 relativa a Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 21.09.2009, avente ad oggetto “Modifiche degli allegati alla d.g.r. 1601/2008 – Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione”

3. Deliberazione della giunta regionale Liguria 21 settembre 2009, n. 1254 relativa a Modifiche degli allegati alla d.g.r. 1601/08 “Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione”

4. Deliberazione della giunta regionale Liguria 2 dicembre 2008, n. 1601 relativa a Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corsi di formazione

5. Regolamento regionale Liguria 13 novembre 2012, n. 6 relativo a Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22, così come modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n. 23 recante: “Norme in materia di energia”

La certificazione energetica nelle Regioni italiane: i post già pubblicati:

Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Lombardia

Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Piemonte

Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Emilia Romagna

Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione in Valle d’Aosta

Certificazione Energetica e nuova APE, la situazione a Bolzano

Redazione Tecnica

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