Rendita catastale: accertamenti puntuali e contenzioso tributario

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Riprendiamo il tema della determinazione della rendita catastale degli immobili e la tutela del cittadino, ampiamente trattato nella nostra Pagina Speciale Determinazione Rendita Catastale, realizzata in collaborazione con l’ing. Antonio Iovine, autore del volume L’attribuzione della rendita catastale e la tutela dei cittadini

Oggetto del presente post è l’analisi degli accertamenti puntuali e il contenzioso tributario che segue il post della scorsa settimana Rendita catastale, la tutela del cittadino negli accertamenti catastali.

La normativa di formazione del catasto (già l’articolo 22 della legge 1° marzo 1886, n. 3682) ha previsto l’istituzione di speciali organi amministrativi – tecnici aventi il fine di collaborare con l’amministrazione del catasto nell’ambito della formazione del catasto dei terreni e della sua conservazione, nonché di controllo dell’attività dell’amministrazione catastale nell’operato di determinazione delle tariffe d’estimo e di revisione dei quadri di qualificazione e di classificazione, attraverso l’approvazione dei relativi elaborati e la decisione su eventuali controversie.

Con l’articolo 5 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, le funzioni delle Commissioni censuarie suddette sono state estese alla materia concernente il catasto edilizio urbano.

In origine le Commissioni censuarie comunali avevano competenza anche in materia di decisione in prima istanza sui reclami dei possessori in merito alla intestazione, delimitazione, figura estensione e classamento dei  rispettivi beni.

La decisione in secondo grado sui suddetti reclami competeva alle Commissioni censuarie provinciali.

Alla Commissione censuaria centrale, sempre in merito ai suddetti reclami, competeva  la  decisione solo per violazioni di legge o per questioni di massima.

Dal 1972, alle suddette Commissioni Censuarie è stata sottratta la competenza in temi di reclami e contenzioso catastale, che è stata inserita nel più ampio contesto del contenzioso tributario generale (cfr. articolo 1, ultimo comma del d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 636, Revisione della disciplina del contenzioso tributario), al pari di ogni altro atto di accertamento tributario.

Cos’è il contenzioso tributario?
Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale di natura speciale.

L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (che ha disciplinato la materia prevista dal citato d.P.R. n. 636/1972) attribuisce alle Commissioni tributarie provinciali e regionali l’esercizio della giurisdizione tributaria.

L’oggetto della giurisdizione tributaria è individuato dall’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla giurisprudenza di legittimità.

In sostanza è materia di processo tributario la contestazione di ogni specie di tributi (in linea di massima anche quelli  di futura istituzione).

Il processo tributario prende avvio con il ricorso del contribuente alla Commissione tributaria provinciale avverso un atto dell’Amministrazione finanziaria, dell’ente locale o del Concessionario della riscossione, consistente:

a. in un avviso di accertamento del tributo;

b. in un avviso di liquidazione del tributo;

c. nel provvedimento che irroga le sanzioni;

d. nel ruolo e la cartella di pagamento;

e. nell’avviso di mora;

f. in uno o più atti attinenti il classamento di immobili e l’attribuzione della relativa rendita;

g. nel rifiuto espresso o tacito (silenzio-rifiuto) della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti;

h. nel diniego o la revoca di agevolazioni;

i. in ogni altro atto per il quale è consentito al contribuente di ricorrere alle commissioni tributarie (art. 19 del d.lgs. 546/1992).

Redazione Tecnica

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