Opere di sbancamento, occorre il permesso di costruire se rilevanti

sbancamento

Segnaliamo la sent. n. 48479 del 28 dicembre 2011 della Corte di cassazione, sez. III penale, nella quale è stato precisato che le opere di sbancamento rilevante del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (in tal senso, cfr. Cass., Sez. III, 24.2.2009, n. 8064, nella quale era stato affermato che “va ribadito il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio”).

 

Anche in seguito alle modifiche apportate dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 73/2010, l’art. 6 comma 1 lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”.

 

Il permesso di costruire é invece necessario nei casi non connessi all’esercizio dell’agricoltura in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto.

 

 Di seguito proponiamo il testo integrale della sentenza.

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28/12/2011 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 48479

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

 

 SENTENZA

 

- sul ricorso proposto da CHIRUZZI ANTONIO N. IL 07/07/1965
- avverso la sentenza n. 160/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del 25/11/2010
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
- udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicla Lettieri che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- udito il difensore, Avv. Pietro Di Taranto, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 25.11.2010, confermava la sentenza 3.12.2009 del Tribunale di Matera – Sezione distaccata di Pisticci, che aveva affermato la responsabilità penale di Chiruzzi Antonio in ordine ai reati di cui:
- all’art. 44, lett. c), D.P.R. n. 389/2001 (per avere effettuato uno sbancamento, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire, prelevando terreno misto stabiltzzato dai margini di una strada interpoderale sita in un fondo altrui – acc. in agro di Montalbano Jonico, il 26.1.2008);
- all’art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 (per avere realizzato lo sbancamento anzidetto in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati in concorso formale, lo aveva condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi 2, giorni 10 di arresto ed euro 37.000,00 di ammenda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Chiruzzi, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:
-  la insussistenza della contravvenzione edilizia per la non-assoggettabilità dell’intervento realizzato al regime del permesso di costruire, in quanto egli si sarebbe limitato a prelevare 6 mc. di terreno da una “cava” già esistente;
-  la insussistenza della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 42/2004, per la mancanza di una concreta offensività dell’intervento medesimo verso il bene-paesaggio tutelato.

 

Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate e specificate con memoria difensiva del 2.11.2011.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

 

1. Manifestamente infondata è la prima doglianza alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le opere di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidano sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (vedi Cass., Sez. III, 24.2.2009, n. 8064, P.G. in proc. Dominelli ed altro).

 

Anche in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 25.3.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.5.2010, n. 73, l’art. 6, comma 1 – lett. d), del T.U. n. 380/2001 prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”; il permesso di costruire é invece necessario nei casi non connessi all’esercizio dell’agricoltura (come quello in esame) in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto.

 

Nella specie i giudici del merito hanno accertato (razionalmente deducendolo dalla documentazione fotografica in atti, dall’utilizzazione non occasionale di un escavatore e dalla deposizione del verbalizzante Fuscaldo) le rilevanti dimensioni dello sbancamento, che in maniera meramente assertiva viene minimizzato nel ricorso.

 

Incoerente è il riferimento difensivo all’attività estrattiva o di sfruttamento di cava (non soggetta ad autorizzazione comunale), perché lo sbancamento ha avuto ad oggetto i margini di una strada interpoderale, in un fondo appartenente a persona residente all’estero, laddove per “cave” devono intendersi i luoghi dai quali possono estrarsi (con o senza scavi) le sostanze elencate fra i materiali di seconda categoria dall’art. 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 (legge mineraria), sia che i giacimenti affiorino alla superficie sia che si trovino nel sottosuolo.

 

2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire l’orientamento costante di questa Corte Suprema [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 20.10.2009, n. 2903, Soverini; 2.3.2008, n. 23086, Basile] secondo il quale il reato di cui all’art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici.
Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.

 

Nella fattispecie in esame – a fronte dell’ esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l’ambiente – è pretestuoso prospettare che non vi sia stata “alterazione dello stato dei luoghi”: sussiste, al contrario, un’effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell’interesse dalla F.A. ad una corretta informazione preventiva ed all’esercizio di un efficace e sollecito controllo.

 

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

 

P.Q.M.

 

la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.


Articolo pubblicato il 3/02/2012 in Edilizia
Tags , ,

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>




Consulente nell’ambito del diritto degli enti locali e mediatrice
Normativa di Riferimento

Archivio

Ultimi Articoli

Fiere ed Eventi

calcolo IMU (ex ICI) 2012 in tre rate

Video dal Web

Il Canale YouTube dei Progettisti seleziona i migliori video dalla rete: interviste, novità, prodotti e tecnologie per i Professionisti Tecnici

Edilizia, uno spot contro lo sfruttamento nei cantieri


Colophon e ContattiPubblicità su questo sitoTermini e CondizioniElenco dei BloggerLink UtiliMappa del sito

Ediltecnico.it

Ogni settimana GRATIS il meglio di Ediltecnico.it
nella tua E-mail



Ho letto l'informativa e acconsento al trattamento dei dati



NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI EX ART 13 D.LGS. 196/2003 E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO

Maggioli SpA, titolare del trattamento, si propone di gestire il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Al proposito intende con questa nota, fornire a tutti gli utenti un'informativa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente da Maggioli SpA, Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), titolare del trattamento, per tutte le finalità correlate alla prestazione del servizio. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati dalla nostra società e dalle società del Gruppo Maggioli per l'invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti o servizi o quelli di società clienti del Gruppo Maggioli. L'indicazione della email deve essere fatta con cura in quanto necessaria per ricevere il servizio, i dati a corredo vengono chiesti per targettizzare gli invii informativi. I suoi dati non saranno diffusi. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti, funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nostri clienti, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel D.lgs 196/2003. Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: editoria elettronica, mailing, marketing, CED, servizi Internet, fiere e congressi. L'utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchà pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. "Compilare il form con i propri dati con conseguente dichiarazione espressa di aver letto e accettato questa informativa, autorizza la Maggioli spa e le società del Gruppo Maggioli al trattamento dei suoi dati per le finalità correlate alla prestazione del servizio e per l'invio di materiale promozionale, anche da parte di soggetti terzi nostri clienti, secondo le modalità illustrate nell'informativa. L'utente potrà esercitare ogni diritto previsto dal citato art. 7 con la semplice risposta alla e-mail ricevuta.

Chiudi questa finestra