Dalla certificazione alla prestazione energetica: scatta l’obbligo anche per gli affitti

Scarica PDF Stampa

Il decreto legge del 4 giugno 2013, n.63, è noto per l’introduzione dell’obbligo, entro il 2018 per il pubblico ed entro il 2020 per il privato, della costruzione di Edifici a Energia Quasi Zero, ma noto soprattutto anche per aver prorogato le destrazioni fiscali fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio.

Tuttavia il decreto, recepento la direttiva europea 2010/31/UE e apportando profonde modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, entra nel merito della legislazione in materia di certificazione energetica degli edifici. Vediamo sinteticamente le principali novità rispetto a quanto già precedentemente in vigore.

Come già avviene nel resto d’Europa, l’attestato di certificazione energetica è rinominato attestato di prestazione energetica (leggi anche Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità).

Nel caso di vendita, nuova costruzione o locazione, il proprietario è tenuto a consegnare l’attestato di prestazione energetica all’acquirente o al conduttore dell’edificio.

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica  congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione deve essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, ove l’edificio non ne sia già dotato, e’ fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 mq di cui sopra, è abbassata a 250 mq.

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

Con nuovo decreto ministeriale è predisposto l’adeguamento del d.m.26 giugno 2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. In particolare esso dovrà contenere:

1) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini (attualmente consistente nel software Docet messo a disposizione da CNR ed Enea);

2) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi, tra i quali gli indici di prestazione energetica, la classe, la qualità energetica del fabbricato, i requisiti minimi di legge,le emissioni di CO2,l’energia esportata, le raccomandazioni più significative ed economicamente convenienti ed eventuali informazioni su diagnosi e incentivi correlati al miglioramento della prestazione energetica;

3) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

4) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

In attesa che le normative tecniche vengano aggiornate in base alla direttiva europea 2010/31/UE, si aggiungono alle UNI/TS 11300 parte 1 e 2, a supporto delle metodologie di calcolo, anche le seguenti:

a) raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

c) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.

Sanzioni. Corposa anche la nuova letteratura in merito alle sanzioni per il non rispetto delle disposizioni del decreto.

Il professionista qualificato, che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica:

a) gli edifici di nuova costruzione e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;

b) gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18000 euro;

c) gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Enrico Ninarello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento