Attrezzature di lavoro, ecco le novità sulle verifiche periodiche

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Ecco nuovi chiarimenti applicativi in merito al d.m. 11 aprile 2011 che disciplinano le modalità di verifica periodica delle attrezzature di lavoro. La circolare n. 18 del 23 maggio 2013 del Ministero del Lavoro fornisce alcune delucidazioni.

Sono sottoposti a indagine supplementare gli apparecchi di sollevamento mobili o trasferibili, oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che sono stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. L’indagine deve individuare eventuali vizi, difetti o anomalie dovuti all’utilizzo, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

L’ispezione deve includere l’esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Occorre inoltre stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico cui è stata mediamente sottoposta l’attrezzatura. Per la ricostruzione della vita pregressa vanno esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni.

Il ministero analizza nel dettaglio le modalità di ispezione:
esame visivo: dovrà essere effettuato su ogni parte dell’apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (si può ricorrere a misurazioni, allo smontaggio della macchina o parte di essa);
prove non distruttive: a seguito dell’esame visivo può essere necessario effettuare controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l’eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;
analisi dei componenti strutturali e funzionali: dovranno essere controllati componenti strutturali quali ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc.;
prove funzionali: dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;
prove di funzionamento: dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell’apparecchio di sollevamento senza l’utilizzo dei carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l’utilizzo del carico nominale;
esito dell’ispezione: verranno registrati difetti ed anomalie, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del riutilizzo; dall’analisi della vita pregressa e dal calcolo e dei cicli effettuati verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.

Le verifiche sulle attrezzature in uso  presso attività di cui al D.lgs n. 624/1996
Le attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D. Lgs. n. 624/1996 non rientrano nell’articolo 71 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008. Si applicano le disposizioni contenute del D. Lgs. n. 624/1996 stesso.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori o attrezzature intercambiabili per il sollevamento di carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru, e Jib, con e senza argano) e per sollevamento persone con cestello/piattaforma, il numero di matricola viene assegnato alla macchina base.

Dopo la comunicazione di messa in servizio viene assegnata alla PLAC (piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne) una matricola, a prescindere dalle configurazioni previste nel manuale d’uso. Le verifiche saranno effettuate sulla configurazione in essere al momento della verifica.

Le scale per traslochi, destinati al trasporto in quota di soli materiali, e non di persone, non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71 comma 11.

Il tecnico verificatore del Soggetto abilitato, quando arriva dal datore di lavoro, deve esibire copia della lettera di incarico ed evidenza documentale della sua appartenenza all’elenco dei verificatori del Soggetto abilitato. La lettera d’incarico può essere rilasciata dal soggetto titolare della funzione nei casi di cui all’articolo 2 comma 2 del D.M. 11 aprile 2011 o dal datore di lavoro nei casi di cui al comma 8. I soggetti abilitati devono pubblicare l’organigramma generale e i relativi aggiornamenti a seguito di variazioni autorizzate dal ministero stesso sul proprio sito internet.

Redazione Tecnica

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