Cosa è cambiato nella prevenzione incendi? Ne parliamo con Leonardo Corbo

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La disciplina sulla prevenzione incendi è cambiata in maniera significativa in questi ultimi tempi con l’emanazione del d.P.R. 151/2011 prima e, poi, con l’uscita di altre novità legislative tra cui ricordiamo il recente decreto 20 dicembre 2012 con la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (a questo proposito leggi l’intervista a Maurizio Vandi, componente del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi del Ministero degli interni).

Torniamo sull’argomento parlando con un esperto del settore che non ha bisogno di presentazioni per chi si occupa della prevenzione incendi: l’ing. Leonardo Corbo.

Per i tipi Maggioli Editore, l’ing. Corbo sta preparando un nuovo manuale dedicato alla prevenzione incendi che uscirà nell’apprezzata collana dei Fondamentali dell’Edilizia. In attesa dell’uscita nelle librerie di questo imperdibile volume, iniziamo con lui un percorso di approfondimento sugli aspetti principali della materia.

Ediltecnico.it Cosa è cambiato nella prevenzione incendi?

Leonardo Corbo. Si è semplicemente passati dal CPI (certificato di Prevenzione Incendi) alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) ovvero da un’amministrazione che certifica (Vigili del Fuoco) ad un’amministrazione che controlla (Vigili del Fuoco).

Nei 40 anni di appartenenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da semplice ingegnere funzionario a Prefetto Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi non ho mai colto la contraddizione, in termini di prevenzione incendi, dovuta al fatto che poi lo stesso funzionario autorizzatore effettuava il controllo sulla medesima attività già oggetto della autorizzazione. La contraddizione era sfacciatamente palese: il Controllore controllava se stesso.

Ediltecnico.it Ci può dire qualcosa in più sulla SCIA nella prevenzione incendi?

Leonardo Corbo. La SCIA, introdotta con il d.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151, è una autocertificazione, completa di ogni certificazione, asseverazione e documentazione prevista per la prevenzione incendi, con cui il privato si assume in toto responsabilità civili, penali ed amministrativi.

Molti sono i dubbi e le problematiche in ordine al d.P.R. 151 e alle relative circolari ministeriali attuative fin oggi conosciute che esporrò nel mio nuovo volume sulla prevenzione incendi. E che qui di seguito elenco in maniera sintetica.

– Asseverazione: il modello predisposto è lacunoso ed incompleto;

– Verifica in corso d’opera;

– Nuove attività introdotte (quali norme applicare?);

– Disposizioni transitorie e finali;

– Nuovo progetto per attività B e C solo in caso di aggravio;

– Motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività in caso di accertata carenza dei requisiti di sicurezza antincendio;

– Verifica della completezza formale della documentazione in occasione della presentazione della SCIA al Comando VV.F.;

– Validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare  n. 91/1961 ai fini della commercializzazione dei prodotti;

– Le deroghe alle norme di Prevenzione incendi.

– Indirizzi sui criteri di ammissibilità anche per le nuove attività;

– Modalità e verifica del SGSA (Sistema di gestione della sicurezza antincendio)

– Il d.m. 9 maggio 2007 – approccio prestazionale alla prevenzione incendi. Ingegneria della Sicurezza antincendi.

– Come si ottiene il controllo dei fumi;

– Le sanzioni previste all’art. 20 d.lgs. 139/2006. Sono proprio legittime?

Redazione Tecnica

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