Imu, in vigore il decreto legge che sospende l’acconto

Scarica PDF Stampa

È in vigore da oggi il decreto legge n. 54/2013 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri e sarà’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Con l’articolo 1 viene sospeso il versamento della rata di giugno per alcune categorie di immobili (come anticipato in “Imu, acconto entro il 17 giugno: chi paga e chi no”):

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche’ alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Nello stesso articolo al comma 2 stabilisce che il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria e’ ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall’allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l’anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l’anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

Il decreto legge prevede inoltre che gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno, con modalita’ e termini fissati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Presente, come anticipato nel comunicato stampa del Governo, la clausola di salvaguardia: in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e’ fissato al 16 settembre 2013.

Ricordiamo che l’acconto di giugno sarà valevole per le abitazioni (prima casa) di pregio, gli uffici, i capannoni, le seconde case. Per capire come si calcola e come si paga l’acconto per queste categorie di immobili vi invitiamo a leggere “Imu, come si calcola e si paga l’acconto di giugno“.

Disponibile anche per i lettori di Ediltecnico il software di calcolo Imu e la mappa delle aliquote comunali.

Il decreto contiene anche provvedimenti sul contenimento delle spese relative all’esercizio dell’attività politica (articolo 3), disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 4) e infine un allegato contenente per ciascun comune il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento