A volte ritornano, il SISTRI operativo dal 1° ottobre 2013

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Inizia il conto alla rovescia (e qualcuno potrebbe aggiungere, maliziosamente, l’ennesimo) per l’avvio dell’operatività del SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui si parla da anni e che non ha ancora visto la luce, tra rinvii, sospensioni, abolizioni, ripensamenti e chi più ne ha più ne metta.

La data fissata di partenza è il 1° ottobre 2013 per le imprese che producono rifiuti pericolosi e occupano oltre 10 dipendenti e per le imprese di trasporto, di trattamento , intermediazione e commercio di rifiuti. Tutti gli altri potranno aderire volontariamente al SISTRI, altrimenti, la seconda scadenza è stata fissata al 3 marzo 2014.

Il Ministro dell’ambiente Corrado Clini ha firmato il decreto che ora, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale attende solo il placet della Corte dei Conti (scarica il decreto SISTRI 2013). Ma da dove arriva questo nuovo Decreto SISTRI 2013?

La riesumazione del SISTRI è dovuta alle indicazioni contenute nella relazione semestrale predisposta il 13 febbraio scorso dall’Agenzia dell’Italia Digitale “Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI”.

In tale documento viene auspicato il “sollecito riavvio del sistema SISTRI“. Il motivo è presto detto: se non si darà impulso al SISTRI, le informazioni già contenute nel sistema di tracciabilità dei rifiuti rischiano di diventare obsolete con costi maggiori per il successivo riallineamento.

Nel decreto si stabilisce che la verifica dei dati comunicati precedentemente al SISTRI dovrà essere effettuata tra il 30 aprile e il 30 settembre 2013 per i soggetti interessati alla scadenza del 1° ottobre 2013, mentre per chi partirà il 3 marzo 2014, la verifica dovrà essere effettuata tra il 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014.

Quota annuale 2013 SISTRI e sanzioni
Il decreto precisa non è dovuto il versamento di alcuna quota per il 2013 per i soggetti iscritti al SISTRI alla data del 30 aprile 2013.

Sul fronte sanzioni, quelle indicate agli articoli 190 (tenuta del registro di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti) del testo Unico Ambiente (decreto legislativo 152/2006) si applicheranno sino al trentesimo giorno successivo alla data di operatività individuata a seconda dell’attività svolta (per l’appunto 1° ottobre 2013 oppure 3 marzo 2014).

Di Mauro Ferrarini

Redazione Tecnica

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