Durc, il rilascio per imprese in concordato e società di capitali

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Con il messaggio n. 4925 del 21 marzo scorso, l’Inps ha fornito alcune precisazioni sul rilascio del DURC nel caso in cui la verifica di regolarità interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità e le imprese costituite in forma di società di capitali.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha illustrato i contenuti degli interpelli emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per le imprese in concordato preventivo, il Ministero ha spiegato, con l’Interpello n. 41/2012, la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. 

Il concordato preventivo – come ricorda l’Inps nel documento –  si fonda su un piano con il quale l’azienda si accorda con i creditori riguardo tempi e modalità di pagamento dei debiti sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato. Il Decreto Sviluppo (d.l. n. 83/2013) ha previsto per queste aziende la prosecuzione dell’attività da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio e “una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca” tra cui rientrano i crediti contributivi e assicurativi.

Il Ministero ha ulteriormente precisato – aggiunge l’Inps –  che l’azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:

– la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
– il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;
– il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.

Ha inoltre chiarito che, in tal caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l’irregolarità dell’impresa.

In ossequio a quanto esplicitato dal Ministero nell’Interpello n. 41/2012,  l’istituto di previdenza ricorda che sarà cura delle competenti sedi di verificare nella fase istruttoria del Durc che la situazione d’irregolarità si riferisca alla fattispecie descritta e che il piano di concordato rispetti le condizioni predette.
In tal caso, accertata l’intervenuta omologazione del piano di concordato medesimo, la dichiarazione di regolarità potrà essere resa per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione trascorso il quale, verrà meno la causa di sospensione di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del citato D.M. 24 ottobre 2007.

Sulle società di capitali, l’Inps prende in considerazione l’interpello 2/2013 del 24 gennaio scorso, nel quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci.

L’assunto trova fondamento nel principio di autonomia patrimoniale “perfetta” che regola il regime della società di capitali e, quindi, nella completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei singoli soci.

“Il Ministero, pertanto, – chiarisce l’Inps – ha ritenuto di chiarire che la regolarità contributiva debba essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Da ciò discende che, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all’iscrizione in una delle gestioni amministrate dall’Inps. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola”.

“La disciplina – conclude il documento Inps –  definita dall’interpello in ordine alla modalità di verifica delle società di capitali, pertanto, deve essere considerata riferita anche all’ipotesi di s.r.l. unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico”.

Fonte: Inps

Redazione Tecnica

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