IVA agevolata al 4% per la prima casa, ecco i requisiti soggettivi

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Per l’acquisto della prima casa, le agevolazioni di natura fiscale previste riguardano l’imposta di registro con aliquota ridotta al 3%, imposta catastale in misura fissa pari a 168 euro, imposta ipotecaria in misura fissa a 168 euro e IVA agevolata al 4% (quindi con aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria).

Per ottenere queste agevolazioni occorre però essere in possesso di requisiti di carattere soggettivo e di carattere oggettivo (leggi IVA agevolata al 4% per la prima casa, ecco i requsiti oggettivi). In questa sede forniamo alcune indicazioni in merito ai requisiti di carattere soggettivo per ottenere il beneficio dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto della prima casa (per ulteriori informazioni vai al Dossier IVA agevolata in edilizia).

Tra i requisiti soggettivi vi è quello della residenza. Per possedere tale requisito, e quindi godere del regime di IVA agevolata al 4%, si deve considerare che l’immobile sia ubicato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza.

L’acquisto di un appartamento da adibire ad abitazione principale da parte di un coniuge che si trovi in regime di comunione di beni fa sì che l’agevolazione “prima casa” competa nella misura del 50% qualora l’altro coniuge non sia in possesso dei requisiti previsti per l’agevolazione. È il caso, ad esempio, che si verifica quando uno dei due coniugi prima del matrimonio abbia acquistato un’abitazione avvalendosi di detta agevolazione.

Dunque, nell’ipotesi che uno dei due coniugi (in regime di comunione dei beni) possegga i requisiti soggettivi per godere dell’IVA agevolata al 4%, questa aliquota sarà applicata nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per avvalersi dell’agevolazione “prima casa”.

L’IVA agevolata al 4% per l’acquisto della prima casa compete anche nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di comproprietà con altri soggetti diversi dal coniuge. L’agevolazione spetta anche all’acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato.

Nel caso di acquisto ripetuto di quote dello stesso immobile, l’IVA agevolata al 4% si applica, purché ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge (circolare Agenzia delle Entrate n. 38/2005).

Infine, l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altri incapaci, quali interdetti o inabilitati, ovviamente in presenza di tutti i requisiti previsti, compreso quello della residenza.

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Redazione Tecnica

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