Anche il fotovoltaico rientra nella detrazione 50%, lo conferma l’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ribadisce, con la risposta a un quesito posto dall’ANIE, la federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, l’applicabilità della detrazione 50% anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici (leggi anche Ristrutturazione, detrazioni del 36% e 50% anche per gli impianti fotovoltaici).

In un interpello agli specialisti del Fisco, l’ANIE esprimeva il dubbio sulla applicabilità delle agevolazioni fiscali all’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto dalla lettura della norma sembrerebbe che le opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico riferiti all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti energetiche rinnovabili sarebbero circoscritte al solo solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, che ha un’incidenza immediatamente misurabile sul risparmio energetico dell’edificio (lettera h) dell’art. 16-bis del TUIR).

Per rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito anche il parere del Ministero dello sviluppo economico che, per qualificare la nozione di risparmio energetico ha richiamato il d.lgs. 192/2005 e la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio.

In base a tale principio, continua la risposta dell’Agenzia delle Entrate, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate ritiene dunque che l’installazione di impianti fotovoltaici rientri a pieno titolo tra quelli compresi alla lettera h) dell’art. 16-bis del TUIR e quindi possa usufruire della detrazione 50% (per il periodo 26 giugno 2012 – 30 giugno 2013, per un tetto massimo di spesa detraibile di 96.000 euro).

Positivi i commenti di ANIE. “La risposta va incontro alle aspettative del settore”, ha infatti dichiarato Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di ANIE. “Peraltro – prosegue Portaluri – il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MISE, la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri”.

Infatti, per quanto riguarda la documentazione attestante il conseguimento dei risparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico, si legge nella la risposta degli esperti dell’AdE, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianti a servizio di un edificio residenziale, mentre non serve una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Infine, viene ribadita la non cumulabilità delle tariffe incentivanti del conto energia, qualora l’impianto fotovoltaico abbia visto riconosciuta la detrazione 50%.

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