Certificazione energetica e obbligo negli annunci immobiliari

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E’ di ieri la notizia che il Ministro Clini, rispondendo alla rivista Edilizia e Territorio del Sole 24 Ore, ha affermato che a breve verrà effettuato un riordino della normativa in merito alla certificazione energetica degli edifici.

 

Obbligo
Ultimamente la materia vive momenti di passione e fermento. Non ultimo il controverso obbligo, dal 1° gennaio 2012, di inserire negli annunci commerciali di vendita degli edifici l’indice di prestazione energetica. Controverso per il solo motivo che la legge non specifica le sazioni da destinare ai trasgressori e così succede che molti di quell’obbligo se ne fanno un baffo.

 

Adempimento
Secondo il portale Immobiliare.it, che alla data del 31 dicembre 2011 aveva rilevato tra le inserzioni immobiliari solo il 4,7% corredato di indice di prestazione energetica, al 12 gennaio 2012 la media degli annunci rispondenti al nuovo obbligo è cresciuta di solo il 2,6%, attestandosi al 7,3%. Davvero troppo poco. Se si aggiunge, poi, che la media è molto più alta laddove il concetto e l’utilità della certificazione energetica è passata anche al cittadino (Bolzano 23,7%, Trento 21,2%, Torino 8,2%), o dove, come nel caso della Lombardia, leggi regionali hanno espressamento indicato anche le sanzioni, si capisce bene come nel resto d’Italia questa media debba essere rivista fortemente al ribasso.

 

Indice di prestazione o classe energetica?
Sbirciando tra gli annunci pubblicati nel nuovo anno, inoltre, ovunque emerge come la norma in questione sia stata molto spesso erroneamente intrerpretata, riportando, in luogo dell’indice di prestazione energetica, la classe energetica. Questa interpretazione lascia spazio alle iperabusate autodichiarazioni, già dichiarate illecite dalla Commissione europea, ma che in Italia hanno permesso a molti venditori di aggirare l’obbligo di certificazione energetica. Eppure, è bene sottolineare come il legislatore abbia introdotto l’obbligo di riportare l’indice di prestazione energetica alla scopo di escludere dalla partita proprio le autodichiarazioni e non è quindi corretto indicare la lettera relativa alla classe senza aver riportato anche l’indice. In buona sostanza l’attestato di certificazione energetica va redatto.

 

Notariato
Uno studio recente del notariato (342-2011/C) , commentando tale obbligo, si spinge anche oltre e afferma che, “in caso di contratto preliminare di vendita di edificio che è stato oggetto di annunci commerciali, sarà buona regola far sì che l’A.C.E. sia consegnato all’acquirente, quanto meno in copia, già al momento della sottoscrizione del preliminare stesso“, e che “sarà in ogni caso opportuno che, ove l’A.C.E. non sia allegato all’atto, vengano riportati in atto i dati necessari per individuare il documento (nominativo del tecnico che l’ha redatto, data del rilascio, eventuale numero identificativo ecc.)“.

 

Sanzioni
Come detto, il d.lgs. 28/2011 ha introdotto l’obbligo, ma non le sanzioni. Qualcuno ha fatto notare, però, come sia possibile, a questo proposito, chiamare in ballo due articoli non abrogati della legge 10 del 9 gennaio 1991, l’art. 32 e l’art. 34. Il primo articolo dispone che nel caso di commercializzazione di edifici debbano essere certificate le prestazioni energetiche secondo modalità stabilite da un decreto di successiva pubblicazione. Tale decreto, sebbene siano passati molti anni, potrebbe essere il d.lgs. 192/2005 modificato con l’obbligo citato dal d.lgs. 28/2011. L’art. 34, invece, dispone le sanzioni per l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 32, quantificandole da 2.582,28 euro a 25.822,54 euro.

Enrico Ninarello

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