Maniglioni antipanico marcati CE, obbligatori dal 18 febbraio 2013

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Il prossimo 18 febbraio 2013 scadrà la proroga entro cui è obbligatorio installare maniglioni antipanico marcati CE sulle vie di fuga nelle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal decreto 6 dicembre 2011 recante Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Ricordiamo che i  maniglioni antipanico marcati CE installati dovranno essere anche conformi alla norma UNI EN 179 o alla norma UNI EN 1125 in base al tipo di attività e alle condizioni di utilizzo.

Precisamente:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è’ utilizzabile da più di 9 persone;

b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Il d.m. 3 novembre del 2004 prevede inoltre che tutti gli attori coinvolti nel processo rispettino precisi adempimenti. Nello specifico: il produttore di maniglioni antipanico marcati CE devono fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione; l’installatore deve eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo e redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui sopra.

Infine, il titolare dell’attività dove sono stati installati i maniglioni antipanico marcati CE deve conservare la dichiarazione di corretta installazione; effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso e annotare le operazioni di manutenzione e controllo sull’apposito registro (cfr art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37).

Redazione Tecnica

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