Rilascio DURC, lo può ottenere anche l’impresa in concordato preventivo

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Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, può essere rilasciato anche alle imprese in regime di concordato preventivo. A stabilirlo, fugando ogni dubbio interpretativo, è il Ministero del lavoro in risposta all’interpello di fine dicembre dei consulenti del lavoro (Interpello 41/2012 rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ad imprese in concordato preventivo).

Il Consiglio nazionale dei consulenti ha infatti chiesto chiarimenti alla Direzione generale del MinLav in materia di requisiti necessari ai fini del rilascio del DURC nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186-bis Legge Fallimentare (r.d. n. 267/1942).

In particolare, il quesito posto chiede se sia possibile ottenere l’attestazione della regolarità contributiva nell’ipotesi in cui l’impresa sia sottoposta ad una procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione dell’attività aziendale, in virtù di un piano – omologato dal competente Tribunale – che prevede l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.

“Poiché”, si legge nella risposta degli esperti ministeriali, “l’art. 186-bis della Legge Fallimentare dispone che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e assistenziali”, è ipotizzabile che anche alle imprese in concordato preventivo possa venire rilasciato il DURC.

“In risposta al quesito proposto”, conclude quindi il Ministero, “si ritiene dunque che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186-bis. Legge Fallimentare, sia possibile ottenere il rilascio di un DURC nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale”.

Il Ministero precisa, tuttavia, che “in tal caso la sospensione dei pagamenti non osta al rilascio del DURC deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell’ambito del concordato”.

Redazione Tecnica

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