Impianti antincendio di protezione attiva, pubblicate le regole tecniche

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Con il decreto 20 dicembre 2012 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, sono state pubblicate le regole tecniche relative alle misure di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva antincendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dal parte dei Vigili del Fuoco (il testo del d.m. 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

Le regole tecniche entreranno in vigore il 4 aprile 2013, ossia 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

II decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 20 dicembre 2012, nel caso essi siano stati oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale.

Esclusioni
Le disposizioni delle regole tecniche contenute nel d.m. 20 dicembre 2012 non si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante nonché per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:

a) d.P.R. 418/1995, Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi;

b) d.P.R. 340/2003, Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione;

c) d.m. 569/1992, Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;

d) d.m. 13 ottobre 1994,  Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg;

e) d.m. 18 maggio 1995, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche;

f) d.m. 24 maggio 2002, Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;

g) d.m. 14 maggio 2004, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Redazione Tecnica

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