Decreto Crescita bis, per i Professionisti sarà obbligatoria la PEC

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Il Decreto Crescita 2.0, detto anche Decreto Sviluppo bis, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore dal 19 dicembre 2012. Sono molte le novità che interessano il programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione e che coinvolgono anche il professionista, obbligato ad accettare pagamenti in moneta elettronica e a utilizzare sempre la PEC per comunicare con la Pubblica Amministrazione.

Ogni cittadino potrà avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata e utilizzarlo come domicilio fiscale, sarà sufficiente comunicarlo alle PA e ai gestori di pubblici servizi, che, a partire dal 1° gennaio 2013, dovranno inviare ai cittadini tutte le comunicazioni necessarie.
Per i professionisti sarà creato un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) il cui scopo è incentivare lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e i professionisti e favorire la presentazione telematica di istanze, dichiarazioni e dati.

Il decreto crescita bis è un perfezionamento di un piano, già partito con il dl 185/2008 (art.16), di dotare obbligatoriamente professionisti, società di capitali e società di persone di una PEC. Il dl 185/2008 stabiliva che i professionisti avrebbero dovuto avere una PEC già entro il 29 novembre 2009.
Ora, in base al decreto crescita bis, ogni professionista dovrebbe, per legge, comunicare la PEC all’Ordine cui appartiene entro il 31 dicembre 2013. Tra l’altro, il dl crescita bis (art.5) estende l’obbligo anche alle imprese individuali. Con questo dl la scelta di dotare tutti i soggetti economici di una PEC assume maggiore concretezza.

Nel Decreto Sviluppo bis viene introdotto anche l’obbligo alla comunicazione e alla trasmissione di documenti per via telematica tra le diverse pubbliche amministrazioni, e tra queste e i privati. Il Decreto Sviluppo bis introduce responsabilità dirigenziali e disciplinari nei confronti del personale pubblico inadempiente: la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni, e tra queste e privati, determina la responsabilità amministrativa e dirigenziale, e un’eventuale responsabilità per danno erariale. Vengono stabilite responsabilità dirigenziale e disciplinare anche per il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente su istanze inviate con modalità telematica.

Redazione Tecnica

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