Le nuove regole per gli impianti nella Riforma del Condominio

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Approvata martedì scorso la Riforma del Condominio da parte del Senato, si attende ora solo l’ufficialità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo che andrà a rivoluzionare le regole condominiali. Ricordiamo che la Riforma del Condominio entrerà in vigore 6 mesi dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (leggi anche l’articolo di Gianfranco Di Rago Condominio, tutte le novità della Riforma).

Rimandando alla lettura del testo integrale della Riforma del Condominio (scarica il testo), emerge subito che tra le novità principali del nuovo impianti normativo spiccano le nuove regole per gli impianti condominiali: da quelli di riscaldamento a quelli di videosorveglianza, fino ad arrivare agli impianti alimentati con fonti energetiche rinnovabili.

Vediamo nel dettaglio quali saranno i cambiamenti che porterà su questo tema il testo di legge.

Sostituendo l’art. 1118 del codice civile (diritti dei partecipanti sulle parti comuni), la Riforma del Condominio prevede, finalmente, la possibilità per un condomino di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, per provvedere in altro modo e in maniera autonoma alla climatizzazione invernale del proprio appartamento.

È da registrare, però, che chi decidesse di intraprendere questa strada sarà comunque sempre tenuto “a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Esistono anche altre disposizioni, nel riformato art. 1118 c.c., che pongono dei vincoli precisi alla possibilità di effettuare il distacco dall’impianto centralizzato. Anzitutto deve essere “oggettivamente constatato” che l’immobile “non gode della normale erogazione del calore”, la cui causa sia imputabile a problemi tecnici dell’impianto condominiale. Ma non basta.

Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato sarà possibile solo se tali problemi non saranno stati risolti “nell’arco di una intera stagione di riscaldamento”.

Le novità per gli impianti FER e di videosorveglianza
La Riforma del Condominio prevede che la maggioranza dei condomini possa disporre, tra le varie innovazioni, anche quelle che prevedono la realizzazione di impianti a servizio dell’intero edificio, per la produzione di energia mediante l’utilizzo di tecnologie di cogenerazione, eoliche, solari e, comunque, rinnovabili.

Anche il singolo condomino può installare impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili a servizio del proprio immobile, anche se in questo caso è necessario darne comunicazione all’amministratore di condominio, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

Inoltre, l’assemblea ha la facoltà di prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre specifiche cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico del condominio.

La Riforma del Condominio regolamenta anche l’installazione degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva, che devono essere realizzati “in modo da recare il minore pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliare di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio“.

Infine, l’art. 1122-ter del codice civile, aggiunto dalla Riforma del Condominio, prevede che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio volti a consentire la videosorveglianza su di esse” devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza indicata dall’art. 1136 del codice civile.

Redazione Tecnica

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