Le sanzioni amministrative e il ravvedimento nella Dichiarazione IMU

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In attesa di sapere se il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU sarà effettivamente slittato a febbraio 2013 (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale), oppure rimarrà valida la data del 30 novembre 2012 (indiscrezioni non ancora verificate dicono che la proroga decisa venerdì 2 novembre dal CdM non è poi così scontata come inizialmente sembrava), proseguiamo nell’analisi dei vari aspetti collegati.

Dopo avere analizzato quali sono i casi in cui va presentata la Dichiarazione IMU e le modalità di presentazione della stessa, oggi ci concentriamo sulle sanzioni amministrative che si rischia di vedersi comminare in caso di mancata presentazione e nei vari altri casi.

Le sanzioni
In caso di mancata presentazione della Dichiarazione IMU si rischia una sanzione pari al 100% e fino al 200% del tributo dovuto con un minimo di 51 euro di multa. La sanzione viene ridotta di un terzo se il contribuente paga il tributo e la sanzione entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

Se la Dichiarazione IMU è infedele, la sanzione può variare dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. Anche in questo caso, la sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;

Se nella Dichiarazione IMU vi sono errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, la sanzione amministrativa è variabile da 51 a 258 euro.

Medesima sanzione anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Il ravvedimento
La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione. Pertanto, consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta con 15 giorni di ritardo la sanzione che dovrà essere versata in caso di ravvedimento sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo;

b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

c) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Per quanto riguarda i codici tributo da utilizzare nel modello F24 in sede di versamento dell’imposta e degli interessi, si ricorda che nella Risoluzione n. 35/E del 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di “ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta” in ragione della quota spettante al comune e allo Stato, e che occorre barrare la casella RAVV.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Redazione Tecnica

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