Terre e rocce da scavo, Ance analizza il decreto 161/2012

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L’Ance ha reso pubblica una nota (leggila qui) che spiega i contenuti del decreto ministeriale 161/2012 che regolamenta la gestione delle terre e rocce provenienti da attività di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei.

Il dm, in vigore dal 6 ottobre 2012, delinea una procedura per la gestione delle terre e rocce prevedendo:
– il piano di utilizzo da presentare all’autorità competente;
– l’approvazione ed esecuzione del piano di utilizzo, con la possibilità di aggiornamento in corso d’opera;
– il trasporto dei materiali e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Il 161/2012 si applica ogni qualvolta si desidera gestire le terre e rocce derivanti da scavi e i residui derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei come sottoprodotti. Se non è possibile i materiali saranno trattati nell’ordine in base al principio “end of waste” (che il Ministero dell’ambiente deve definire) ovvero come rifiuti.
Il dm si applica ai materiali di scavo derivanti da lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione relativi a scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento opere in terra, materiali litoidi e simili provenienti da escavazioni effettuate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali. Inoltre, si ai residui derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei anche non correlati alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose.
L’Ancesostiene inoltre che, nonostante alcuni richiami contenuti nel testo, il dm possa essere applicato ai materiali provenienti da operazioni di vero e proprio dragaggio che hanno una loro propria disciplina.

Ma cosa ne pensa l’Ance? L’Ance sostiene che il decreto definisce (e questo è un aspetto positivo) alcune questioni importanti come l’individuazione della normale pratica industriale, il collegamento tra Piano di utilizzo e opere da realizzare (superando le indicazioni temporali restrittive dell’art. 186 riformato nel 2008), la facoltà di realizzare un deposito intermedio rispetto al sito di produzione, la possibilità che i materiali siano frammisti a sostanze estranee usate per lo scavo.
Secondo l’Ance, le procedure individuate dal dm 161 sono però complesse dal punto di vista tecnico e amministrativo, onerose per le imprese ed economicamente sostenibili solo per quantitativi rilevanti.
Per l’Associazione dei costruttori edili bisogna intervenire con subito anche a favore dei lavori edili minori, dedicando loro procedure semplificate e applicando loro alcune disposizioni del dm 161.

L’Ance segnala inoltre che l’articolato del decreto contiene in più punti disposizioni che si prestano a diverse formule interpretative: l’utilizzo all’interno del cantiere di produzione delle difficoltà applicative relative alla dichiarazione di avvenuto utilizzo, delle disposizioni sul trasporto al limite della loro praticabilità, degli adempimenti in tema di caratterizzazione ecc., dell’utilizzo in altra produzione industriale.

Il dm 161, in quanto atto amministrativo, non può prevedere l’applicazione di sanzioni per il mancato rispetto delle procedure indicate, ma sottolinea che, in caso di mancata osservanza dei suoi contenuti, il materiale sarà considerato come un rifiuto e quindi sanzionato.

Redazione Tecnica

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