Revisione NTC08: alcune possibili novità – parte seconda

Scarica PDF Stampa

Riprendiamo il tema della prossima revisione del d.m. 14 gennaio 2008 andando ad evidenziare le principali novità introdotte nel Capitolo 11 del decreto (leggi anche Revisione NTC08: alcune possibili novità).

In questo post si tratteranno gli appoggi, il legno, i prefabbricati e le murature.

In corsivo le parti tratte dal testo della bozza di revisione della norma.

Paragrafo 11.6 – Appoggi strutturali

– Il Direttore dei Lavori dovrà verificare che le procedure di posa siano conformi alle specifiche tecniche del produttore degli appoggi.

Paragrafo 11.7 – Materiali e prodotti a base di legno

– Per i prodotti senza marcatura ce la fornitura dovrà essere accompagnata oltre che dal classico Attestato di Qualificazione anche da dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare: la classe di resistenza del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto; Dovrà essere allegato anche un manuale di posa della struttura redatto dal soggetto montatore della struttura (che può non coincidere con il fornitore del legno);

– Vengono resi obbligatori i controlli di accettazione da parte del Direttore Lavori sul legno. Tali controlli dipendono dal tipo di prodotto:

a) Per gli elementi di legno massiccio, su ogni lotto di fornitura, dovrà essere eseguita obbligatoriamente una nuova classificazione visuale in cantiere su almeno il cinque per cento degli elementi costituenti il lotto di fornitura, da confrontare con la classificazione effettuata nello stabilimento;

b) Per gli elementi di legno lamellare dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione delle tavole e alle prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento di produzione relativamente allo specifico lotto della fornitura in oggetto (prove a rottura sul giunto a pettine e prove di delaminazione sui piani di incollaggio);

c)  Per gli altri elementi giuntati (elementi con giunti a dita, pannelli, altri prodotti a base di legno), dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione del materiale base e alle prove meccaniche così come descritte nel manuale di controllo della produzione, svolte obbligatoriamente in stabilimento relativamente allo specifico lotto della fornitura in oggetto.

– Gli elementi in legno (non lamellare) con giunti a dita vengono fatti rientrare nel caso C di cui al par. 11.1 del decreto (qualifica attraverso linee guida nazionali o europee);

– Per gli elementi in legno lamellare incollato il controllo della produzione deve sempre essere fatto in conformità con la EN 14080 sia in regime di marcatura ce sia in regime di qualificazione nazionale (ancora per pochi mesi);

– Vengono introdotti gli adesivi poliuretanici e isocianatici conformi alla EN 15425;

– Nel paragrafo sulla durabilità delle strutture in legno viene introdotta la norma EN 15228 (materiali trattati con agenti preservanti contro attacchi di tipo biologico);

– Vengono richiamati i Centri di lavorazione di legno strutturale ed elencata la documentazione di minima da inviare al Servizio Tecnico centrale per l’ottenimento dell’Attestato di Denuncia Attività.

Paragrafo 11.8 – Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.

– Per i prodotti con marcatura ce viene definito il metodo da utilizzare per marcare ce il prefabbricato (metodi 1, 3 di cui al Guidance Paper L);

– Per gli elementi prodotti in serie (no marcatura ce) vengono definiti i controlli sulle armature di acciaio;

– Vengono introdotti i dispositivi meccanici di collegamento tra elementi prefabbricati;

Paragrafo 11.10 – Muratura portante

– Cambia la frequenza e il criterio di verifica della resistenza degli elementi per muratura a seconda che il produttore degli elementi abbia dichiarato una resistenza media o caratteristica;

– Viene normata la malta realizzata in cantiere;

– Vengono introdotti i controlli di accettazione delle malte, obbligatori per le malte prodotte in cantiere e per quelle a composizione prescritta (non obbligatori per le malte a prestazione garantita).

Marco Torricelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento