Le nuove competenze dei geometri e dei periti nel DDL 1865 Vicari

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Il rinnovo della disciplina dell’attività professionale dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, arriva con il DDL 1865 Vicari, all’esame del Senato.

Il provvedimento delinea le competenze tecniche dei geometri e dei periti, per gli interventi da eseguire negli edifici pubblici o privati, nonché per le costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, il conglomerato cementizio semplice e armato, nonché in materia urbanistica e per l’arredo urbano (leggi anche DDL 1865 Vicari e competenze tecniche, parlano i Geometri).

Vediamo in dettaglio quali sono le attività che rientrano a pieno titolo nella sfera di competenza dei geometri e delle altre figure sopra menzionate, nonché i limiti imposti e le opere escluse dalla sfera di propria competenza.

Edifici
Sono annoverate nella competenza dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle previste classi di laurea:
– il progetto architettonico e strutturale;
– i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
– la direzione lavori;
– la contabilità;
– la liquidazione;
– il collaudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l’ampliamento, la sopraelevazio-ne, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici.

Per tali interventi devono essere rispettati i seguenti limiti:
– in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato o interrato;
– in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre al piano seminterrato o interrato.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi i sottotetti qualora siano adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Viene invece esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e di complessi edilizi staticamente collegati con una cubatura, fuori terra, superiore a metri cubi 5.000.

La progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri, geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle previste classi di laurea, anche oltre i limiti sopra indicati, qualora i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da altro tecnico abilitato.

In base ai contenuti del DDL 1865 Vicari, ai geometri, ai geometri laureati, ai periti industriali con specializzazione in edilizia e ai periti industriali laureati nelle previste classi di laurea sono consentiti, su qualsiasi edificio, anche qualora eccede i limiti sopra descritti:
– la contabilità dei lavori;
– gli interventi di manutenzione ordinaria;
– gli interventi igienico-sanitari e funzionali;
– gli interventi di manutenzione straordinaria;
– gli interventi di risanamento conservativo;
– di ristrutturazione edilizia.

Tali opere non devono comportare interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Urbanistica
La formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, rientra nelle competenze dei geometri e delle altre figure in questione, con il limite di un ettaro di superficie massima e comunque, qualora sia superiore ad un ettaro, non deve superare la superficie del comparto minimo di intervento, come definito dagli strumenti urbanistici.

Anche la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici nei limiti fissati, rientra nelle competenze dei geometri e delle altre figure in questione previste dal DDL 1865 Vicari.

Prestazioni professionali
Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle previste classi di laurea, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l’estimo e l’amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

Competenze professionali
Per i geometri, i geometri laureati, i periti industriali con specializzazione in edilizia e i periti industriali laureati nelle previste classi di laurea, restano valide le altre competenze  in materia di:
– sicurezza nei luoghi di lavoro;
– prevenzione incendi;
– valutazione impatto ambientale;
– ambiente;
– inquinamento acustico;
– rendimento energetico degli edifici.

Prosecuzione dell’attività professionale
Ai geometri laureati ed ai periti industriali laureati nelle previste classi di laurea viene riconosciuta la competenza in edilizia solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni, viene riconosciuta la competenza prevista in edilizia, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

Ai geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, viene riconosciuta la competenza in edilizia, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
– abbia frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia;
– abbia frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private in zona sismica;
– abbia frequentato con profitto un corso della durata di almeno 120 ore, con prova finale, in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d’impatto ambientale attinente all’ingegneria naturalistica, all’inquinamento acustico, alla bioedilizia ed alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Accesso all’Albo e pratica professionale
Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, ha la durata di due anni e può essere svolto presso lo studio professionale di un geometra o geometra laureato iscritto all’albo da almeno cinque anni.

Il compenso riconosciuto agli iscritti ai registri dei praticanti che svolgono un periodo di due anni di pratica presso uno studio professionale di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato, ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore di specializzazione relativo al diploma del praticante, non può essere inferiore ad euro 5.000 lorde annue, comprensivo di rimborso spese, oltre alla contribuzione previdenziale per l’iscrizione obbligatoria dei praticanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato, gli iscritti ai registri dei praticanti sono tenuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

Sono comunque fatte salve le competenze dei geometri e delle altre figure in argomento, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del provvedimento in questione.

Mario Di Nicola

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