Uso attrezzature di lavoro, da marzo 2013 in vigore il nuovo accordo

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In data 12 Marzo 2012 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo del 22 Febbraio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Il tutto in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, che parla proprio della formazione degli utilizzatori delle attrezzature.

Per prima cosa è necessario chiarire cosa si intende esattamente per “attrezzature”; si riporta un elenco non esaustivo di cui è prevista una futura integrazione:
– piattaforme di lavoro mobili elevabili (allegato III dell’accordo);
– gru per autocarro (allegato IV dell’accordo);
– gru a torre (allegato V dell’accordo);
– carrelli elevatori semoventi (allegato VI dell’accordo);
– gru mobili (allegato VII dell’accordo);
– trattori agricoli o forestali (allegato VIII dell’accordo);
– macchine movimento terra (allegato IX dell’accordo);
– pompe per calcestruzzo (allegato X dell’accordo).

I programmi prevedono che gli allievi frequentino:
• un modulo giuridico (della durata di un’ora con caratteristica di credito formativo permanente)
• un modulo teorico (di durata e contenuti tecnici variabili a seconda dell’attrezzatura)
• un modulo pratico specifico (di durata e contenuto variabile a seconda dell’attrezzatura, a carattere di esercitazione pratica).

L’abilitazione ha validità pari a 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative alla parte pratica.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, è necessario che:
• venga individuato un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente);
• venga tenuto un registro di presenza dei partecipanti;
• il numero dei partecipanti non sia superiore a 24 individui;
• per le attività pratiche la proporzione istruttore/allievi non sia superiore a 1/6 (almeno un docente ogni 6 allievi);
• le attività pratiche siano effettuate in area idonea al fine di avere lo spazio sufficiente per la movimentazione e l’utilizzo dell’attrezzatura in questione;
• i partecipanti frequentino almeno il 90% del monte ore complessivo.

La formazione sull’utilizzo delle attrezzature, così come tutta la formazione sul tema della sicurezza, deve essere svolta in orario di lavoro e non deve comportare alcun onere economico per i lavoratori.
Tale formazione inoltre deve intendersi come formazione “tecnica” da aggiungersi a quella “specifica” obbligatoria prevista sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 Gennaio 2012) riguardante la formazione sulla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP.

Al termine del corso il docente dovrà effettuare una verifica finale dell’apprendimento, allo scopo di appurare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali dei partecipanti al corso. Il docente (o il responsabile del progetto formativo se diverso dal docente) formulerà poi un giudizio finale in termini di valutazione globale, e redigerà un verbale da trasmettere alle Regioni ed alle Province Autonome competenti per territorio al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

L’accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta, pertanto il 12/03/2013. I lavoratori incaricati all’uso di una delle attrezzature sopra indicate dovranno sostenere i corsi entro 24 mesi (entro il 12/03/2015), a meno che non abbiano già frequentato un corso in precedenza (riconoscimento della formazione pregressa).

In tal caso:
• se il corso precedentemente frequentato era di durata pari a quella indicata dall’Accordo, con tanto di moduli teorici e pratici e verifica di apprendimento, il lavoratore deve solo organizzarsi per gli aggiornamenti quinquennali;
• se il corso precedentemente frequentato prevedeva un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento, ma la durata era inferiore a quella indicata dall’Accordo, il lavoratore dovrà seguire il corso di aggiornamento entro il 12/03/2015;
• se il corso precedentemente frequentato (di qualsiasi durata) non prevedeva la verifica di apprendimento, il lavoratore dovrà seguire il corso di aggiornamento ed effettuare la verifica di apprendimento entro il 12/03/2015.

Ne consegue che, agli addetti all’utilizzo delle attrezzature (es. carrellisti) non ancora formati con alcun corso, “conviene” frequentare i corsi ad oggi in programma (di cui, sulla base della normativa attualmente vigente, non è definita in modo univoco né la durata né i contenuti) entro il 12 Marzo 2013: ad esempio, nel caso del carrello elevatore, frequentare ad oggi un corso per carrellisti (della durata solitamente di 4 ore) consente all’addetto incaricato di dover poi frequentare solo gli aggiornamenti quinquennali (4 ore) e non il corso intero di almeno 12 ore.

Concludendo, anche se il futuro percorso formativo previsto dall’accordo risulta completo e ben definito, non vanno sottovalutate le criticità legate al fatto che l’elenco delle attrezzature non risulta esaustivo e che sono state raggruppate in una stessa categoria anche attrezzature simili ma con operatività, rischi e caratteristiche differenti.

Federica Magnani

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