Novità per il condono edilizio e le varianti urbanistiche in Liguria

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Con legge regionale n.37 del17 dicembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge Finanziaria 2012)”, sono state introdotte alcune novità:

– con l’articolo 31 “Modifica dell’articolo 88 della lr 6 giugno 2008 n. 16 (disciplina dell’attività edilizia)” – è stata prorogata di 12 mesi la possibilità di adeguamento dei Puc da parte dei Comuni per quanto concerne i parametri urbanistico-edilizi stabiliti nella lr 16/2008 e, conseguentemente, è slittata anche la decorrenza dell’effetto di automatica prevalenza stabilito nel comma 7 del sopra citato articolo 88;

– con l’articolo 29 è stata introdotta un’apposita procedura per l’approvazione delle varianti urbanistiche sottese ai programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle Province e dei Comuni.

Inoltre con la legge regionale n.38 del 27 dicembre 2011 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), all’articolo 20, comma 3, è stata introdotta la proroga di 90 giorni del termine, già fissato al 31 dicembre 2011, contenuto nell’articolo 6, commi 1 e 4, della lr n. 5/2004 e successive modifiche, per la conclusione dei procedimenti delle istanze di condoni edilizi pregressi (primo e secondo condono edilizio).

 Fonte: Regione Liguria

Redazione Tecnica

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