Anche per le biomasse valgono le regole della Conferenza di Servizi

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Nonostante i temi dell’ambiente vadano sempre sostenuti e supportati, non è possibile che l’azione (pubblica e/o privata) svolta in nome di tali argomenti sia del tutto scevra dal pieno e rigoroso rispetto delle regole procedurali che, in linea generale, valgono per tutti gli altri casi, cioè quando si agisce per altre finalità.

A parte deroghe precise e puntuali fissate, caso per caso, dallo stesso legislatore, quando un procedimento amministrativo passa per una Conferenza di Servizi, le regole e le disposizioni fissate – dalla legge generale n. 241/1990 oppure da disposizioni particolari – non possono essere violate o aggirate sostenendo (o provando a sostenere) una sorta di “superiorità” dell’oggetto di quel modulo procedimentale.

Anzi, laddove consentito, è la stessa normativa fondamentale sull’argomento, la citata l. 241/1990, che ha previsto se non deroghe, quantomeno trattamenti “di favore” verso le logiche ambientali: per esempio, mentre, una volta scaduti i termini di legge per i lavori di conferenza, la decisione finale è presa dall’amministrazione procedente anche se altre amministrazioni coinvolte non si sono pronunciate, in caso di (mancanza di) VIA statale può essere adito il Consiglio dei Ministri per pronunciarsi sulla compatibilità ambientale.

A parte casi tipizzati, non è possibile ovviare alle regole di una conferenza di servizi seppure per motivazioni (non previste come deroghe) ambientali. È quanto dice il Consiglio di Stato (sentenza n. 4400/2012) laddove non ha considerato ritualmente convocata e, quindi, legittimamente svolta, una conferenza di servizi in tema di autorizzazione unica per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (in questo caso, biomasse), laddove il soggetto che ha dato il via ai lavori è stata una Provincia e non la Regione, come previsto dall’art. 12, d.lgs. 387/2003.

E a nulla può valere una ratifica “postuma” del procedimento da parte della Regione, anche per la riconosciuta autonomia gestionale e decisionale del modulo procedimentale Conferenza di Servizi:  “i due soggetti (Regione e conferenza) non sono sovrapponibili, data la diversità di attribuzioni e di funzioni in seno al procedimento: ne deriva che la Regione non avrebbe potuto comunque porre rimedio ad un vizio che permea l’intero procedimento, che non apparteneva alla sua competenza, ma a quella dell’intera conferenza”.

Paolo Costantino

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