Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori

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Parecchie novità presentate dal Ministro per le politiche agricole, Mario Catania, nel disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di suolo.

I principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli contenuti nel disegno di legge quadro,  promuovono e tutelano l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, attraverso uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e quelle rurali. Il disegno di legge definisce che costituiscono i terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti (leggi il ddl sul Consumo di suolo).

I terreni agricoli in favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall’ultima erogazione.

In caso di trasgressione a tale divieto, al proprietario si applica la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 oltre all’obbligo di demolizione delle opere eventualmente costruite e il ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo di divieto del mutamento della destinazione diversa da quella agricola, a pena di nullità dell’atto.

Per i comuni e le province che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante ristrutturazione e restauro di edifici esistenti e conservazione ambientale del territorio, è attribuita la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia (leggi anche Ddl Consumo di suolo, da Inu bastone e carota per il Governo)

Ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi sopra menzionati, è attribuita la medesima priorità di concessione di eventuali finanziamenti.

Per tali interventi, da chiunque realizzati, qualora subordinati al rilascio del permesso di costruire, le regioni possono prevedere una riduzione del contributo di costruzione, di cui all’articolo 16, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mediante apposita previsione nelle tabelle parametriche per il calcolo dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione e tramite la previsione di valori massimi del costo di costruzione indipendentemente dal costo degli interventi da realizzare.

Le spese per gli interventi in argomento si detraggono, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle spese sostenute e fino al limite di 35.000,00 euro.

Mario Di Nicola

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