Revisione NTC08: alcune possibili novità

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Da qualche giorno circola in Rete una bozza di revisione del d.m. 14 gennaio 2008. Non è possibile al momento stabilirne l’autorevolezza e nemmeno la fonte. Comunque la curiosità ha preso il sopravvento e non ho resistito a leggere il Capitolo 11 sui materiali per vedere se e come fossero state risolte alcune criticità.

Qui di seguito riporterò in maniera schematica le principali novità presenti in questa bozza, con l’accortezza di ricordare che potrebbe essere un puro e semplice esercizio stilistico visto che si tratta appunto di un’analisi svolta su un documento non ufficiale.

In questo post si tratteranno il calcestruzzo, l’acciaio da cemento armato e da carpenteria metallica. In corsivo le parti tratte direttamente dalla bozza.

Paragrafo 11.1 – Generalità
– viene introdotto il nuovo Regolamento UE 305/2011 sulla marcatura ce dei prodotti da costruzione che sostituirà dal luglio 2013 la Direttiva europea 89/106;

– sull’identificazione e qualificazione dei materiali strutturali viene aggiunta la casistica “D” che prevede per i materiali non ricadenti nei casi A, B, C “il deposito della documentazione presso il Servizio Tecnico Centrale, sulla base delle Linee Guida per il deposito dei materiali e prodotti ad uso strutturale pubblicate dallo stesso Servizio Tecnico Centrale”. Per questi materiali la qualificazione sarà attestata dall’ Attestato di deposito della Documentazione rilasciato da Servizio Tecnico centrale. Vedremo nel futuro di cosa si tratterà;

– si introduce la Relazione sui controlli e sulle prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali che il Direttore Lavori dovrà inserire all’interno della “Relazione a strutture ultimate”.

Paragrafo 11.2 – Calcestruzzo
– nella prescrizione dei requisiti del calcestruzzo viene richiesto anche il contenuto di cloruri se si utilizzano armature di pre o post tensione permanentemente incorporate nei getti;

– nel prelievo dei cubetti di calcestruzzo viene introdotta la regola secondo la quale la differenza di resistenza a compressione tra due cubetti dello stesso prelievo non deve superare per più del 20% la resistenza minima del prelievo stesso; in sostanza le resistenze dei cubetti appartenenti allo stesso prelievo devono essere abbastanza simili;

– nel controllo di accettazione di Tipo B si fissa un prelievo ogni 100 m3; si conferma comunque il prelievo giornaliero; la Rcm deve essere maggiore o uguale a Rck + 1,48 ∙ s;

– nel controllo di tipo B “la resistenza caratteristica Rck dovrà essere maggiore del valore  corrispondente al frattile inferiore 5% e la resistenza minima di prelievo Rc,min dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%”;

–  nel controllo della resistenza del calcestruzzo in opera non si parla più di Resistenza media ma di Resistenza caratteristica e si fissa che Rckis ≥ 0,85 ∙ Rckd, dove Rckis è la Resistenza caratteristica in situ calcolata secondo la EN 13791, mentre  Rckd è la Resistenza caratteristica di progetto; si specifica che questa verifica non attiene la durabilità del calcestruzzo ma solo la sicurezza strutturale;

–  “I leganti idraulici, qualora immessi sul mercato da un intermediario attraverso un centro di distribuzione, devono essere all’origine dotati della marcatura CE di cui sopra. Il centro di distribuzione, così come definito nella norma UNI EN 197-2, deve possedere un’autorizzazione all’uso di detta marcatura concessa all’intermediario da un organismo di certificazione notificato, in base alle procedure della norma UNI EN 197-2, a dimostrazione che la conformità del prodotto marcato CE è stata mantenuta durante le fasi di trasporto, ricevimento, deposito, imballaggio e spedizione, unitamente alla sua qualità ed identità”.

– la tabella 11.2.II sull’uso di aggregati riciclati è modificata;

– viene introdotto e normato il calcestruzzo fibro-rinforzato FRC.

Paragrafo 11.3 – Acciaio
eliminate le definizioni di “Forniture” e di “Lotti di spedizione”;

– per tutte le tipologie di acciaio non aventi marcatura ce la fornitura deve essere accompagnata dall’attestato di qualificazione del servizio Tecnico centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1 di cui alla norma EN 10204;

–  si introducono due tipi di centri di trasformazione: “Depositati” e “Qualificati“; il centro depositato coincide in sostanza con l’attuale centro di trasformazione contemplato nel d.m. 14 gennaio 2008. Avrà un suo attestato di deposito (l’analogo dell’attuale attestato di denuncia attività). Il centro qualificato invece avrà degli oneri in più: il sistema di controllo della produzione dovrà seguire linee guida ministeriali, tale sistema di controllo dovrà essere certificato da ente terzo accreditato dal ministero, le prove di controllo interne dovranno essere eseguite presso laboratori di cui all’art. 59 del d.P.R. 380/2001, il centro qualificato avrà un suo “attestato di qualificazione”;

–  si introducono e normano le giunzioni meccaniche per le armature del cemento armato;

–  controlli di accettazione in cantiere acciaio da cemento armato: cambia la frequenza di prelievo. Devono essere prelevati 3 saggi dello stesso diametro ogni 30 tonnellate di acciaio impiegato della stessa classe (C/A) e proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive. Se il materiale arriva da centri di trasformazione qualificati i controlli in cantiere sono facoltativi, ma il Direttore lavori deve acquisire i risultati delle prove interne del centro di trasformazione. Cambiano leggermente i valori limite di snervamento per il controllo di accettazione delle barre e rotoli. Vengono introdotti i valori limite per le reti e i tralicci;

– nelle strutture metalliche viene introdotta la norma EN 1090-1 per quanto riguarda la progettazione e la qualificazione della struttura metallica;

–  cambiano alcune caratteristiche degli acciai da carpenteria da impiegare in zone dissipative per zona sismica:
a9 per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk e la tensione di snervamento fyk deve essere maggiore di 1,10 e l’allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%;
b9 la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max ≤ 1,1γov fyk.

–  Fino all’entrata in vigore obbligatoria della EN 1090-1, chi lavora l’acciaio da carpenteria metallica si prefigura come Centro di trasformazione per carpenteria metallica: i centri di prelavorazione di componenti strutturali e le officine di produzione di carpenterie metalliche . I Centri di trasformazione possono al solito essere “Depositati” o “Qualificati“;

–  produttori di elementi tipologici in acciaio: i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, le officine per la produzione di bulloni e chiodi, le officine di produzione di elementi strutturali in serie. Ai produttori di elementi tipologici in acciaio si applicano le disposizioni previste per i Centri di Trasformazione “Depositati”. Agli elementi tipologici da essi fabbricati si applicano le disposizioni di qualifica caso D. Per la bulloneria, che oggi deve essere marcata CE, il produttore non si configura come centro di trasformazione;

–  controllo di accettazione in cantiere di acciaio da carpenteria metallica: è facoltativo solo se il materiale proviene da centro di trasformazione qualificato. In questo caso il Direttore lavori deve acquisire i risultati delle prove interne del centro di trasformazione. Vengono definite le frequenze di controllo a seconda del tipo di materiale:
a) carpenteria metallica: 1 campione ogni 30 tonnellate (minimo 3 campioni). Controllo a discrezione della Direzione Lavori per carpenteria di peso inferiore a 2 tonnellate;
b) lamiere grecate e profili formati a freddo: 1 campione ogni 5 tonnellate (minimo 3 campioni). Controllo a discrezione della Direzione Lavori per lamiere e profili di peso inferiore a 0,5 tonnellate;
c) bulloni e chiodi: 1 campione ogni 500 pezzi (minimo 3 campioni). Controllo a discrezione della Direzione Lavori per numero di pezzi inferiore a 100.

 

Marco Torricelli

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